Un sindaco ha avanzato un quesito in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, di cui ex art. 187 TUEL, chiedendo se per la sola quota parte non vincolata e accertata in sede di approvazione del rendiconto 2021, sia possibile l’utilizzo, limitatamente all’esercizio 2022, per la copertura di tutto o parte degli incrementi delle spese delle utenze energetiche conseguenti all’aumento delle tariffe.
La Corte dei conti, Sez. di controllo per il Veneto, con delibera n. 111/2022, depositata il 25 luglio 2022, ha ricordato che il comma 2 dell’art.187 TUEL, ma anche il principio contabile applicato di cui all’allegato 4.2. del d.lgs. 118/2011, indicano in ordine di priorità le finalità per cui l’ente ha facoltà di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione accertato con approvazione dell’ultimo esercizio chiuso.
Nella delibera in commento si evidenzia come negli ultimi anni il legislatore abbia introdotto deroghe all’art. 187 in considerazione dell’emergenza sanitaria, prevedendo all’art. 9, c. 2, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, una deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, comprendendo fra le ipotesi anche le spese di urgenza generate dall’epidemia da Covid-19, inizialmente limitando l’applicazione agli esercizi finanziari 2020-2021, poi estesa al 2022 dall’art. 13, c. 6 del d.l. 4/2022, convertito con modificazioni dalla l. 25/2022.
I magistrati contabili evidenziano che nel caso di specie la richiesta di parere non ha ad oggetto spese correnti nuove o straordinarie, ma maggiori oneri su spese già presenti in bilancio che non hanno trovato adeguata copertura nell’importo previsto in bilancio per le ordinarie spese energetiche.
In quanto tali, pertanto, non possono trovare spazio nell’ ipotesi prevista dall’art. 187, c. 2, poiché questa fa riferimento a fattispecie diversa che autorizza l’utilizzo della quota libera dell’avanzo, “per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente”.
Il legislatore, nell’ottica di supportare le amministrazioni interessate da maggiori oneri energetici, è invece intervenuto con una specifica previsione normativa, attraverso la legge di conversione 5/2022 del d.l. 21/2022 che con l’art. 37-ter, modificando il c. 6 dell’art. 13, d.l. 4/2022, sopra menzionato, ha esteso la facoltà di impiegare, per il 2022, le risorse del fondo di cui all’art. 1, c. 822, legge 178/2020 e relative alle maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica, anche per “la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, non coperte da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”.
In considerazione di quanto sopra in esposto, i magistrati contabili ritengono che l’Ente per la copertura degli incrementi di spesa delle utenze energetiche, per l’anno 2022, potrà fare riferimento alle risorse previste dal comma 6 dell’art. 13, d.l. 4/2022 come modificato dall’art. 37-ter, legge 21/2022.
da self-enti locali.it
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