Danno erariale. Il caso di rimborsi di spese legali senza presupposti di legge. Ordinanza della Corte di Cassazione

È fonte di danno erariale il rimborso di spese legali a dipendenti e amministratori comunali in assenza delle condizioni di legge previste per l’erogazione, in particolare in mancanza della formale preventiva comunicazione all’ente dell’esistenza dei procedimenti penali a carico dei dipendenti e amministratori indagati e/o imputati, che consente all’amministrazione di concordare la nomina di un legale di comune gradimento previa valutazione del potenziale conflitto di interessi tra il soggetto e l’ente.

Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione civile a Sezioni unite con l’ordinanza n. 27170 del 15 settembre 2022, che pubblichiamo, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un avvocato, funzionario di un comune della Puglia che, unitamente al dirigente del servizio finanziario dello stesso ente, è stato condannato dalla Corte dei conti, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 263/2020 al risarcimento del danno erariale in favore del comune stesso per complessivi 250.000 euro, somma pari al 60% dell’importo corrisposto dall’ente per il rimborso di spese di difesa in quattro giudizi penali conclusisi con l’assoluzione di dipendenti e amministratori comunali.

Nel caso di specie, il funzionario legale aveva proposto all’organo consiliare di riconoscere debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive, ex art. 194, c. 1, lett. a) del TUEL, dapprima esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 TUEL) sulla relativa proposta di delibera, e dando poi un ulteriore parere dello stesso tenore a fronte di una richiesta di chiarimenti del Presidente del Consiglio comunale, pur in presenza di “gravissime carenze istruttorie e documentali”, identificate in particolare nell’assenza della formale preventiva comunicazione dell’esistenza dei procedimenti penali a carico dei dipendenti e amministratori al fine di escludere potenziali conflitti di interesse nominando un legale di comune gradimento.

Il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione è motivato da un eccesso di giurisdizione da parte della Corte dei conti che avrebbe violato i limiti esterni della giurisdizione contabile:

– invadendo la sfera di attribuzioni riservate al legislatore per l’assenza di una norma di legge o contrattuale che obblighi il dipendente alla comunicazione preventiva all’ente della sussistenza del procedimento penale;

– sostituendosi all’ente nelle valutazioni discrezionali sulla sussistenza del conflitto di interessi tra l’ente stesso e i soggetti percettori del rimborso delle spese legali.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i citati motivi del ricorso, che quindi è stato respinto.

Le Sezioni Unite hanno dapprima evidenziato che l’obbligo di comunicazione preventiva è stato fondato dalla Corte dei Conti facendo riferimento all’art. 67 del D.P.R. 268/1987 e all’art. 28 del Ccnl. enti locali del 14 settembre 2000, vigenti all’epoca dei fatti di causa, secondo i quali “Il modello procedimentale del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale presuppone, invero, una valutazione ex ante dell’ente locale con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi, ai fini della scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, e da ciò si desume l’obbligo del dipendente di preventiva comunicazione all’amministrazione della pendenza del procedimento in cui è coinvolto”.

Secondo l’ordinanza in commento, inoltre, alla sentenza impugnata non è neppure imputabile un sindacato di merito delle scelte amministrative del comune, in quanto la mancanza della preventiva comunicazione all’amministrazione della pendenza di procedimenti penali di per sé non ha consentito “all’ente di appartenenza di svolgere un apprezzamento discrezionale circa la sussistenza o meno di un conflitto d’interessi o la qualificazione dei fatti o degli atti per cui si procede in sede giudiziaria”.

da self-entilocali.it

Danno erariale Corte di Cassazione Sez. U Civile Ordinanza 27170 2022

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