La disciplina contenuta nell’art. 34 del Ccnl. FL 16 novembre 2022 riguarda esclusivamente l’istituto della “pausa” per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all’art. 8 del d.lgs. 66/2003, obbligatoria dopo 6 ore di prestazione continuativa.
“Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35, comma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal medesimo art. 35 comma 10, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti”.
L’Aran ha quindi chiarito con Cfl 197, che pubblichiamo, che per la disciplina della pausa finalizzata alla consumazione del pasto (buoni pasto o servizio mensa) la disciplina è quella contenuta esclusivamente nell’art. 35 del nuovo contratto 16 novembre 2022.
da self-entilocali.it