Personale. Buono pasto e lavoro agile: pronunciamento dell’Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL204 che pubblichiamo, ha ricordato che il nuovo Ccnl. FL 16 novembre 2022 ha disciplinato il “Lavoro a distanza” con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile (ex lege 81/2017) e quello da remoto.

Il Dipartimento della Funzione, con nota DFP-0047621-P-10/06/2022, ha chiarito che “le amministrazioni devono assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale”.

L’Aran ha quindi rilevato che la disciplina contrattuale definisce il “lavoro agile” come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento e accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, mentre il “lavoro da remoto” costituisce una modalità di esecuzione con, innanzitutto, un vincolo di luogo e anche di tempo.

Pertanto, solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, è riconoscibile il buono pasto, mentre tale buono non può essere riconosciuto nel caso del lavoro agile.

da self-entilocali.it

Buoni pasto e lavoro agile-ARAN-cfl204

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