Gli arretrati contrattuali (Tabella D allegata al Ccnl. 16 novembre 2022), spettano a tutti i dipendenti in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo contratto.
L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 206 che pubblichiamo, ha ribadito che gli incrementi tabellari, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti non più in servizio al 17 novembre 2022 (data da cui decorrono gli effetti del nuovo contratto), ma che erano in servizio nel periodo antecedente coperto dagli incrementi.
Gli arretrati da corrispondere devono essere calcolati, nelle misure e alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio, ricordando che spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).
da self-entilocali.it