Eventi alluvionali. Proroga dei termini al 31 luglio per l’invio della Certificazione COVID-19 del 2022 per gli enti locali colpiti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 1° giugno 2023, n. 127, il decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

In particolare, l’articolo 20, comma 2 del citato decreto legge, prevede che per i comuni indicati nell’allegato 1 al decreto legge n. 61 del 2023, il termine perentorio del 31 maggio 2023, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogato al 31 luglio 2023.

Ne consegue pertanto che, gli enti locali di cui all’elenco che pubblichiamo, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 luglio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso il modello e con le modalità definiti con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Rimangono valide tutte le altre disposizioni dettate nel citato decreto interministeriale n. 242764 nonché tutte le indicazioni e i chiarimenti forniti nei precedenti comunicati pubblicati sul sito istituzionale della RGS e ai quali si rinvia.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

 

da rgs.mef.gov.it

Elenco enti DL Alluvione n.61 del 1 Giugno 2023

Precedente

E’ online il numero di maggio di Governare il Territorio

Successivo

Beni alimentari: indicazioni operative sulla misura a sostegno delle famiglie bisognose