L’utilizzo di strumenti informatici e digitali nello svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici non costituisce un obbligo, sicché le amministrazioni potrebbero anche decidere di svolgerle secondo modalità tradizionali.
Tuttavia, in questo caso, l’Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente la sua scelta, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto, e ad indicare nei bandi di concorso tutte le prescrizioni volte ad assicurare l’imparzialità della procedura.
Lo ha affermato il T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda Bis, nella recente sentenza n. 2948 del 13 febbraio 2024 che pubblichiamo.