Non rientra nel tetto del 49% del costo dell’investimento a carico dell’amministrazione pubblica, il canone di disponibilità, a condizione che sia modulato e quantificato in modo da remunerare esclusivamente la disponibilità dell’opera o la domanda del servizio. Il chiarimento in tema di partenariato pubblico-privato (Ppp) arriva dalla sezione regionale di Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 359/2019) l Sindaco del Comune di Arcore formula un quesito avente ad oggetto la “corretta interpretazione dell’art. 180, commi 4 e 6, del D. Lgs. n.50/2016”.La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – afferma che:il canone di disponibilità di cui al comma 4, dell’art. 180 del d.lgs. n. 50/16 va escluso dal tetto del 49% del costo complessivo dell’investimento di cui al comma 6 del medesimo art. 180 quando in concreto è modulato e quantificato in modo tale da remunerare esclusivamente solo la “disponibilità dell’opera” o la “domanda di servizi”.
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https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/359/2019/PAR