I Comuni non hanno una competenza propria e autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su questo interesse. Ma devono eseguire quanto disposto dall’autorità di pubblica sicurezza. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5829/2019 analizzando il combinato disposto dell’articolo 100 del Rd 773/1931 e dell’articolo 19 del Dpr 616/1977.
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