Valutazione degli elementi progettuali che non modificano ma ottimizzano

Per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis (1).

Approfondisci: Tar Molise 14 ottobre 2019, n.340 – Pres. Silvestri, Est. Giancaspro

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Lottizzazione abusiva, la prescrizione non preclude la confisca se vi è prova del reato

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Alla Consulta il requisito «discriminatorio» per la selezione degli insegnanti nelle scuole statali estere