In sede di determinazione dei tetti di spesa, la riduzione percentuale applicata al valore della produzione dell’anno precedente, anziché al valore del budget assegnato, è coerente con gli artt. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012 e 9 quater, comma 7, d.l. n. 78 del 2015, che hanno imposto, a partire dall’anno 2012, la riduzione dell’importo e dei volumi di acquisto in ragione di una determinata percentuale riferita all’importo “consuntivato” l’anno precedente, ossia all’importo del fatturato in concreto emesso dall’ente erogatore: invero, il suindicato criterio di riduzione percentuale, applicabile al “consuntivo teorico massimo” della singola struttura, altro non rappresenta che il riflesso applicativo del criterio di riduzione normativamente previsto per la spesa complessiva relativa alla categoria prestazionale, ciò sia sul versante della percentuale di abbattimento, pari in entrambi i casi all’1%, sia in relazione al valore cui essa deve essere applicata, costituito dal “consuntivo” riferito all’anno 2015, corrispondente, sulla base delle delibere impugnate, al valore della produzione, rilevante nei limiti in cui non ecceda il budget assegnato per l’anno suindicato (dovendo aversi riguardo, in caso contrario, a quest’ultimo, in coerenza con il carattere inderogabile dei tetti di spesa assegnati a ciascuna struttura). Approfondisci
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Determinazione dei tetti di spesa e riduzione percentuale applicata al valore della produzione dell’anno precedente
- 11 Febbraio 2020
- consiglio di stato
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