SOSPESE FINO A FINE AGOSTO LE VERIFICHE PER LE PA PRIMA DI PAGARE LE IMPRESE. COSA DISPONE IL DL RILANCIO

Le verifiche degli enti pubblici sui pagamenti di somme maggiori di 5mila euro sono sospese fino alla fine di agosto; in sostanza in tutti i casi in cui non sia già arrivato l’ordine di pagamento dell’agenzia Entrate-Riscossione, l’ente deve sbloccare la procedura ed eseguire il versamento nei confronti delle imprese fornitrici o titolari di appalti. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020).

L’articolo 153, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, meglio conosciuto come il decreto “Rilancio”, sospende l’obbligo previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro.

 

Cosa dispone il decreto “Cura Italia” Preliminarmente si ricorda che l’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto “Cura Italia” , sospende con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo (dal 21 febbraio 2020 per i comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020 ) al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo. Tale termine è ulteriormente prorogato al 31 agosto dall’articolo 154, del decreto “Rilancio”.

 Le verifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni Secondo quanto disposto dall’art. 48-bis, del DPR 29/9/1973 n. 602, le Amministrazioni Pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e , in caso affermativo, non procedono al pagamento. La citata normativa prevede che tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 5mila euro, devono preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione almeno pari a quella cifra. Se sussistono debiti, l’ente deve astenersi dall’effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione, affinché questi proceda al pignoramento del credito presso terzi (ai sensi dell’articolo 72 bis, dello stesso DPR 602/73).

Pertanto, l’ente pubblico che deve pagare somme superiori a 5.000 euro ha l’obbligo di:

1) verificare con interrogazione telematica rivolta all’agenzia delle Entrate-Riscossione la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario;
2) attendere cinque giorni dall’invio dell’interrogazione. Decorso tale termine, se non risultano inadempimenti, il pagamento può avvenire. Altrimenti, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dichiara che il soggetto è inadempiente, il pagamento deve essere sospeso per sessanta giorni, sino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo. L’eventuale eccedenza deve quindi essere corrisposta al beneficiario. Entro sessanta giorni, l’agente della riscossione procede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi;
3) è previsto che, se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell’ente creditore che riducono la somma a ruolo, l’agente della riscossione ne dà tempestiva segnalazione all’ente pubblico, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare;
4) se entro sessanta giorni l’agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l’importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato.

Non sussiste obbligo di controllo:

– nel trasferimento di fondi fra enti pubblici;
– per somme dovute a fronte di obblighi normativi quali ad esempio i versamenti a Inps, Inpdap e Inail;
– per compensazioni in quanto manca in questo caso l’elemento che integra il termine di “pagamento” e manca il materiale versamento di denaro che la PA dovrebbe trasmettere all’agente della riscossione;
– quando occorre tutelare i diritti fondamentali della persona come quello della salute (rimborsi di spese sanitarie, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona, assegni alimentari, indennità per inabilità temporanea al lavoro, spese concernenti esigenze di difesa nazionale o interventi di ordine pubblico);
– per le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento, analogo discorso per il factoring;
– nel caso in cui il beneficiario del pagamento risulti sottoposto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) in quanto il debitore è già soggetto ad altre misure esecutive.

La novità prevista dal decreto “Rilancio” L’articolo 153 del decreto “Rilancio”, stabilisce che nello stesso periodo di sospensione previsto dal citato articolo 68, non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 48-bis del DPR 602/1972. Con la sospensione introdotta dall’articolo in esame, quindi, il debitore, che può essere il fornitore o il titolare di un appalto, può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La norma chiarisce, infine, che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione, per le quali l’agente della riscossione non ha già notificato l’ordine di versamento restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento a favore del beneficiario. da quotidianogiuridico.it

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