EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI: LE DOMANDE SI PRESENTANO ALL’INPS FINO AL 15 LUGLIO

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare un’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea.

La circolare INPS 31 maggio 2020, n. 68 fornisce le prime istruzioni operative relative agli adempimenti e alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS.
Destinatari della norma, come stabilito dal comma 3, articolo 103 del decreto Rilancio, sono i soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per un maggiore dettaglio delle attività, si rinvia ai codici ATECO indicati nell’allegato del decreto interministeriale richiamato dall’articolo 103 del decreto Rilancio.

L’Istituto, con il messaggio 4 giugno 2020, n. 2327 chiarisce i limiti reddituali del datore di lavoro, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, che si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.

Sono, inoltre, specificate le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativo al versamento dei contributi forfettari previsti dall’articolo 103 del decreto Rilancio. Il datore di lavoro, infatti, nella domanda deve dichiarare di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro e indicare la data del pagamento.

La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio online a decorrere dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2020. Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, è consultabile il manuale che fornisce le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

In caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare.


INPS, Emersione lavoro irregolare, Circolare numero 68 del 31-05-2020

INPS, Emersione lavoro irregolare, Messaggio numero 2327 del 04-06-2020

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