Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) contiene modifiche in materia di integrazioni salariali e trattamenti a sostegno del reddito connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Reiterazione della domanda di Cassa Integrazione e assegno ordinario In merito alla Cassa Integrazione Ordinaria e all’assegno ordinario, la principale novità normativa consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “Covid-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva, rispetto a quella originariamente prevista dal decreto Cura Italia, è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale. Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. Le ulteriori cinque settimane di Cassa Integrazione in Deroga vengono autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime nove esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Termini di trasmissione delle domande Il decreto-legge 34/2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito. Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 34/2020 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle nove settimane o per richiedere ulteriori settimane. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Infine l’INPS, con il messaggio 26 maggio 2020, n. 2183, fornisce indicazioni in merito al termine di presentazione delle domande e alla penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il termine. Tali indicazioni riguardano solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cassa Integrazione Ordinaria o assegno ordinario con causale “Covid-19 nazionale” per periodi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Assegno per il Nucleo Familiare Ulteriori novità riguardano la concessione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale. Il riconoscimento dell’ANF troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26, decreto legislativo 148/2015 e dal FIS, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da Covid-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
INPS. Cassa integrazione e assegno ordinario. Messaggio numero 2183 del 26.05.2020