CAPACITÀ ASSUNZIONALI E CONTRIBUTI COMUNALI. PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, in materia di capacità assunzionali degli enti locali, nonché al D.M. attuativo del 17 marzo 2020.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 93/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno ribadito, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020, che:

  • Per le procedure assunzionale effettuate dal 20 aprile 2020, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni assunzionali, gli spazi assunzionali dell’ente sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso valori soglia definiti dalla nuova normativa, ex art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019.

Pertanto dal 20 aprile 2020, i Comuni non possono sostituire personale cessato nell’anno (per dimissioni, pensionamento o mobilità) a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabiliti dal d.l. 34/2017 e dal relativo decreto attuativo 17 marzo 2020;

  • I contributi percepiti dai Comuni ai sensi della legge 328/2000, concernente interventi sociali, assistenziali e sociosanitari, tenuto conto della definizione di “entrate correnti” disposta dal D.M. 17 marzo 2020 all’art. 2, comma 1 lett. b), possono essere ricompresi tra le entrate correnti.

Pertanto tali contributi concorreranno alla determinazione della capacità assunzionale dell’ente in base alle nuove regole sancite dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo 17 marzo 2020. da self-entilocali.it

CAPACITA’ ASSUNZIONALI-CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-93-20

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