CON I BILANCI SLITTA ANCHE LA TARI: UN MESE IN PIÙ PER APPLICARE IL METODO TARIFFARIO ARERA. LE CONSEGUENZE DELLA PROROGA DEI PREVENTIVI AL 31

Il rinvio, deciso dalla Conferenza stato-città e autonomie locali si inserisce in un quadro normativo assai tribolato.In base all’articolo 1, comma 169, della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».Inoltre, a norma dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del Testo unico sugli enti locali, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti, costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.Tuttavia, l’art. 57 bis del decreto legge n. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013, il seguente comma: «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile», sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe Tari dal termine per l’approvazione del preventivo.Il termine per l’approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato, dal comma 4 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, al 30 giugno 2020. Successivamente, l’articolo 138 del decreto legge n. 34/2020 ha abrogato il comma 4 dell’articolo 107 del decreto legge n. 18/2020 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. Lo stesso decreto Cura Italia (art. 107, comma 2) ha anche differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020. Tale abrogazione ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari, portandoli entrambi al 31 luglio 2020. Infine, l’art. 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 34/2020, è intervenuto infine a modificare l’art. 107, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020, ora ulteriormente prorogato, come detto, a fine ottobre. Gli enti hanno quindi 30 giorni in più per digerire il nuovo metodo tariffario Arera, ferma restando la facoltà di confermare le tariffe 2019. da Italia Oggi

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