La Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 9006 dell’11 dicembre 2020, che pubblichiamo, ha precisato il contenuto della circolare n. 8866 del 4 dicembre 2020 con la quale viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 che ha prorogato, senza fissare una data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.
da mit.gov.it