Il Decreto Sostegni, approvato nel Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (DL 22 marzo 2021, n. 41) e dunque è in vigore.
Il titolo IV, nominato “Enti Territoriali”, prevede un totale di 3,3 miliardi di risorse, nello specifico:
- 100 milioni a province e città metropolitane;
- 900 milioni ai comuni;
- 260 milioni vanno alle Regioni a statuto speciale;
- 1 miliardo alle Regioni;
- 200 milioni per il ristoro della tassa di soggiorno;
- 800 milioni per il Trasporto pubblico locale.
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (art. 22)
- incremento del Fondo Funzioni fondamentali/cd. Fondone (art. 106 del DL 34/2020, come modificato dall’art. 1 comma 822 della legge 178/2020) di 1.000 milioni di euro. Il Fondo passa da 500 a 1.500 milioni, dei quali 1.350 milioni per i comuni, 150 milioni per province e città metropolitane;
- le risorse aggiuntive, fermo restano l’acconto di 200 milioni per i comuni e di 20 milioni per città metropolitane e province, saranno attribuite con decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, sulla base di criteri e modalità che tengano conto anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 di cui all’art. 39 comma 2 del DL 104/2020.
Imposta di soggiorno (art. 24)
- istituzione di un Fondo da 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, in conseguenza dell’adozione di misure per il contrasto al Covid-19.
Proroghe (art. 29)
- occupazione spazi pubblici: proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge 160/2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 287/1991 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale. Contestualmente, per il ristoro ai comuni del mancato gettito derivante dalla proroga di cui sopra, si prevede un incremento per l’anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell’art.9-ter del DL 137/2020 di ulteriori 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-città, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- occupazione spazi commercio su aree pubbliche: proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili;
- questionari SOSE sui fabbisogni standard: si incrementa da 60 a 180 giorni, dalla pubblicazione dei questionari necessari per il calcolo dei fabbisogni standard nella Gazzetta Ufficiale (1° marzo 2021), il tempo assegnato agli enti locali per la restituzione dei predetti questionari;
- bilancio di previsione al 30 aprile 2021: proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.151, comma 1 del TUEL. Si prevede altresì l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui all’art.163 del TUEL fino al predetto termine del 30 aprile 2021;
- modifica della lettera d-sexies del comma 449 dell’art.1 della legge 232/2016, per armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell’ambito del Recovery Fund. Mantenendo invariata la finalità dell’intervento stesso e la sua stretta correlazione con il fondo di solidarietà comunale, viene dunque meglio esplicitata la tempistica di adozione del provvedimento di riparto delle risorse riportando nell’ambito dello stesso provvedimento di riparto anche la disciplina degli obiettivi da conseguire e delle modalità di monitoraggio degli stessi, lasciando invariata la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati.
Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (Art. 33)
- Il comma 1 prevede, ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, l’autorizzazione, per l’anno 2021, della spesa di 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali. da asfel.it