Costituisce danno erariale il mancato versamento al Comune da parte del gestore di una struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno, imposta introdotta da ultimo con l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011.
Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. giuris. Regione Toscana, con la sentenza n. 152 depositata l’8 aprile 2021, che pubblichiamo.
Nel caso di specie, a seguito di notizia di reato ricevuta da parte della Polizia municipale di un Comune, con cui era riferita l’omissione dell’obbligo di versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di un ostello per alcune mensilità dell’anno 2017, la Procura regionale della Corte dei Conti ha richiesto alla Sezione giurisdizionale Regione Toscana la condanna al pagamento in favore del Comune della somma complessiva di euro 5.041,50.
La magistratura contabile ha ribadito in via preliminare la sussistenza della giurisdizione contabile, in considerazione della struttura stessa dell’imposta di soggiorno, che configura il cliente della struttura soggetto passivo dell’imposta di soggiorno e, per contro, come disciplinato nei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva come agente contabile investito della riscossione e del successivo versamento nelle casse comunali dell’importo, che a origine rappresenta un’entrata di carattere pubblicistico. Sulla sussistenza della giurisdizione contabile, viene ricordato dalla Corte, non incide in alcun modo la circostanza che la società, soggetto gestore della struttura ricettiva in commento, fosse al momento della citazione in giudizio sottoposta a procedura fallimentare.
La Sezione Giurisdizionale Regione Toscana ha ritenuto sussistenti nella fattispecie in esame i presupposti soggettivi ed oggettivi del danno erariale.
Sul piano oggettivo, i presupposti si individuano nel rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata (fondato sugli obblighi in capo alla società e al proprio organo amministrativo relativi alla cooperazione nella potestà impositiva), nell’antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell’inadempimento agli obblighi insiti, in questo caso, dalla cooperazione dovuta in base alla struttura del tributo), nonché nel danno (consistente nella perdita finanziaria). Sul piano soggettivo, il presupposto si rinviene nella volontarietà dell’omissione dolosa rispetto ai doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva, con particolare riferimento agli obblighi imposti dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011.
Pertanto, la Corte dei Conti, Sez. giuris. Regionale Toscana, nella sentenza in commento, ha accolto la richiesta della Procura Regionale, condannando la società gestore di un ostello al pagamento in favore del Comune della somma complessiva di euro 5.041,50.
da self-enti locali.it