La controversia è nata a seguito dell’applicazione della normativa applicata da alcune Regioni a statuto speciale.
Tuttavia la Consulta si è opposta a questa pratica, delineando le proprie motivazioni nella sua Sentenza.
Nello specifico, era una norma della Regione Trentino-Alto Adige a estendere, oltre ogni limite di razionalità ed accettabilità, lo spoils system dei segretari comunali.
A giudizio del ricorrente, la disposizione impugnata contrasterebbe, in primo luogo, con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., nella parte in cui prevede, «nell’ambito di un unico Albo con due distinte sezioni», meccanismi di iscrizione differenziati in ordine sia ai requisiti d’accesso sia alla durata e consente «che siano inseriti nei ruoli dei segretari comunali, con successivo accesso alle relative funzioni, anche soggetti individuati senza alcuna selezione pubblica».
La disposizione impugnata avrebbe ulteriormente accentuato «le funzioni tipicamente dirigenziali di questo organo rispetto a quelle di controllo e garanzia». Prevedendo una nomina fiduciaria per la quale attingere da un elenco di soggetti dotati di sicura qualificazione, l’assunzione con contratto a termine, la decadenza al rinnovo dell’amministrazione e la possibilità di revoca per grave inadempimento dei doveri di servizio o per il mancato conseguimento dei risultati per tre anni consecutivi.
I nuovi segretari comunali, dunque, alla luce della normativa del 2019 potrebbero essere nominati sulla base di una scelta del sindaco, che poi propone la nomina al consiglio, totalmente discrezionale ed al limite dell’arbitrio, tra abilitati inseriti nell’albo senza alcuna prova concorsuale né per l’abilitazione, in via preventiva, né per l’assunzione in via successiva.
Tuttavia la Consulta evidenzia la plateale contrarietà dell’impianto normativo censurato all’articolo 97 della Costituzione che impone il concorso per accedere agli impieghi pubblici.
Fonte: lentepubblica.it
Corte Costituzionale_Sentenza_95_2021