
L’avanzo di amministrazione può fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art.187 del TUEL, nell’ordine di priorità ivi indicato. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 63/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune.