L’articolo 35 del contratto Funzioni Centrali (con la stessa numerazione e formulazione nel contratto Funzioni Locali) ha introdotto un permesso retribuito nuovo che giustifica le assenze per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che si distinguono dalla malattia in quanto assenze non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. I dipendenti pubblici hanno ora a disposizione 18 ore all’anno di permesso per visite che, non producendo incapacità lavorativa, consentono di rientrare in servizio. Parere_Aran.pdf
«Sì» dell’Aran ai permessi e allo straordinario nella stessa giornata
- 20 Maggio 2019
- aran
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