Il dipendente pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro. Neppure se si tratta di un’attività occasionale o saltuaria. Unica eccezione: chi lavora part time. In caso di svolgimento di tale attività da parte del lavoratore senza la preventiva autorizzazione della Pubblica amministrazione da cui dipende, è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per l’attività. Questi i principi dettati dal Tar Lazio, Sede di Roma, con la sentenza n. 10599/2019.
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Tar Lazio, impiegato pubblico amministratore di condominio solo con l’autorizzazione
- 10 Settembre 2019
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