Tar Lazio, impiegato pubblico amministratore di condominio solo con l’autorizzazione

Il dipendente pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro. Neppure se si tratta di un’attività occasionale o saltuaria. Unica eccezione: chi lavora part time. In caso di svolgimento di tale attività da parte del lavoratore senza la preventiva autorizzazione della Pubblica amministrazione da cui dipende, è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per l’attività. Questi i principi dettati dal Tar Lazio, Sede di Roma, con la sentenza n. 10599/2019.

Approfondisci: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=200605604&nomeFile=201910599_01.html&subDir=Provvedimenti

Precedente

Corte di Cassazione, vietato trasferire il lavoratore in «104» se cambia la sede geografica ma non l’unità produttiva

Successivo

Tar Piemonte e servizio idrico integrato: è insindacabile il modello gestionale individuato dall’Ato