L’omessa indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta è scusabile solo se è causata da un’impossibilità oggettiva e non superabile con la peculiare diligenza richiesta ai partecipanti ad una procedura di gara, per definizione forniti di esperienza e competenze tecniche – anche nella redazione dell’offerta – particolarmente elevate. Lo stabilisce il Tar Lombardia – Milano – Sezione IV con sentenza n. 1680/2019.




