Tar Lombardia, omessa indicazione dei costi della manodopera scusabile solo per impossibilità oggettiva

L’omessa indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta è scusabile solo se è causata da un’impossibilità oggettiva e non superabile con la peculiare diligenza richiesta ai partecipanti ad una procedura di gara, per definizione forniti di esperienza e competenze tecniche – anche nella redazione dell’offerta – particolarmente elevate. Lo stabilisce il Tar Lombardia – Milano – Sezione IV con sentenza n. 1680/2019.

Approfondisci: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201900024&nomeFile=201901680_01.html&subDir=Provvedimenti

Precedente

Tar Piemonte e servizio idrico integrato: è insindacabile il modello gestionale individuato dall’Ato

Successivo

ANAC e trasparenza contratti pubblici: obblighi di pubblicazione