Imposta sulla pubblicità ridotta sui cartelli a due facce nei carrelli della spesa se il messaggio è lo stesso

La pubblicità effettuata tramite messaggi pubblicitari di identico contenuto e riferiti al medesimo soggetto, riportati sui cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro su ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali, va considerata come se effettuata su un unico mezzo pubblicitario. Con l’ordinanza n. 23240/2019, la Corte di cassazione è intervenuta in tema di imposta sulla pubblicità per chiarire che ogni cartello pubblicitario esposto sui carrelli della spesa non ha autonoma rilevanza ai fini del calcolo della superficie imponibile.

Approfondisci:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190918/snciv@s50@a2019@n23240@tO.clean.pdf

Precedente

Non c’è arricchimento «indiretto» per il Comune che non ha conferito l’incarico al professionista

Successivo

Niente visto d’ingresso se lo straniero non firma il contratto di soggiorno nei termini di legge