Tari, alle università non si applica l’esenzione delle scuole statali ma la tariffa agevolata

Le università non sono «assimilabili o sovrapponibili alle istituzioni scolastiche statali», in quanto la loro autonomia organizzativa, finanziaria, contabile e statutaria consente di qualificarle come enti pubblici autonomi. Pertanto, non si applica nei loro confronti l’esonero dal pagamento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsto dall’articolo 33-bis del Dl 248/2007 (Milleproroghe 2008).

Approfondisci:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191010/snciv@s50@a2019@n25524@tO.clean.pdf

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