CORONAVIRUS: VENDITA DI CIBI DA ASPORTO SOLO SE PRECONFEZIONATI E SENZA CONSUMO IN LOCO

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Secondo il Tribunale amministrativo per L’Emilia Romagna non va sospeso  il verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale, che ha irrogato la sanzione della cessazione dell’attività commerciale di vendita di prodotti al banco di gastronomia e pasticceria fresca in un supermercato senza che siano stati preconfezionati, perché tale modalità si pone in contrasto con l’Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2020 (anch’essa impugnata) nella parte in cui, per il periodo di emergenza Covid-19, ha previsto che aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. I giudici amministrativi bolognesi spiegano nel decreto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), dell’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2020, fanno salva, unitamente all’attività di preparazione dei cibi da asporto all’interno dei supermercati, quella di vendita o consegna a domicilio dei cibi che siano preconfezionati e senza alcuna forma di somministrazione o consumo in loco. In particolare, la ratio sottesa alla disciplina in contestazione, secondo il senso logico- letterale delle disposizioni emanate è da ricercarsi nell’esigenza di consentire la vendita di prodotti freschi alimentari presso i banchi della gastronomia e della pasticceria fresca ma di quelli (e solo quelli) destinati all’asporto che siano preconfezionati e quindi venduti previa pesatura e in confezioni chiuse, senza che sia possibile la somministrazione o consumo sul posto.

Tar Bologna, sez. I, decreto – 24 aprile 2020, n. 183

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