Decreto Rilancio 2020: l’articolo 207 rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici “del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) contiene alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell’ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.
Decreto Rilancio 2020: anticipazione elevata al 30% – Il comma 1 In particolare, il comma 1 dell’art. 207, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Decreto Rilancio 2020: anticipazione elevata al 30% – Il comma 2 Al comma 2, si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Decreto Rilancio 2020: le agevolazoni e il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 Al contempo, in ragione dell’obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nei provvedimenti attuativi nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei traspo1ii, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, UPI, ANCI, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 24 aprile 2020 (costituente l’allegato 7 del d.P.C.M. 26 aprile 2020), si prevede:
- alla lettera b), che il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- alla lettera c) che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Infine, si prevede sempre alla lettera c), che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come “fatto notorio” e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 5 dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fonte: LavoriPubblici.it