Il Dl Anticrisi ricalibra, facilitandone l’interpretazione, l’articolo 48 del Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, sulle prestazioni socio/sanitarie che gli enti locali possono erogare previo adeguamento – d’ accordo con gli affidatari – delle modalità di svolgimento. La nuova norma, inoltre, chiarisce anche le questioni relative al compenso che deve essere erogato dalla Pa.
L’ AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI. Il nuovo provvedimento, in primo luogo, amplia l’ambito delle prestazioni socio/sanitarie che possono essere oggetto di ridefinizione quanto a modalità di erogazione a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi in venivano originariamente erogate purchè in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di tutela della salute. La norma dice «durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66» rese nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità ma anche erogate nei «centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili». Ulteriore novità è data dalla possibilità che sia lo stesso affidatario, concessionario o soggetto in convenzione a proporre le diverse modalità di erogazione di prestazioni già pattuite. Le nuove ricalibrature devono avvenire senza aumento di costi (utilizzando gli stanziamenti già previsti) con il personale già utilizzato secondo priorità stabilite dall’ amministrazione. E ciò, evidentemente, richiederà l’atto di indirizzo delle giunte comunali.
LA QUESTIONE DEI COMPENSI. Importante, inoltre, è la revisione della norma sulla questione del compenso da erogare agli affidatari dei servizi. A differenza di quanto stabilisce la legge 27/2020 che prevede due quote di compenso (sempre a valere sugli stanziamenti pattuiti) e in particolare, una quota per i servizi effettivamente resi con le nuove modalità e una quota per il mantenimanto in efficienza delle strutture assegnate ora interdette. Si tratta, ovviamente, di compensi che possono essere erogati previa verifica da parte del Dec/Rup che le prestazioni risultino correttamente eseguite. Il Dl Anticrisi ha introdotto una nuova quota di compenso, non obbligatoria ma semplicemente facoltativa a carico delle stazioni appaltanti. A questo riguardo la parte finale del secondo comma prevede che la pubblica amministrazione possa «riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti». Si tratta quindi di una sorta di rimborso spese a valere, come detto, sugli stanziamenti già nella disponibilità del responsabile del procedimento di spesa. A questo punto, è chiaro che l’accordo (articolo 11 della legge 241/1990) che deve intervenire tra dirigente/responsabile del servizio e controparte dovrà esplicitare, oltre alle prestazioni e alle modalità con cui verranno erogate e le regole sulla verifica circa la tenuta in efficienza e sicurezza delle strutture interdette, anche un’analisi su quali possano essere queste «spese incomprimibili» che potranno essere soggette a rimborso previa dimostrazione di averle sostenute. Fonte: Quotidiano Enti Locali e PA