La normativa Imu prevede diverse tipologie di agevolazioni che comportano un pagamento ridotto o l’esonero dal versamento dell’imposta.
PAGAMENTO RIDOTTO
Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma (art. 1, c. 747, legge di Bilancio 2020) ossia che il comodante debba avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Oltre all’ immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest’ultimo requisito è imposto anche per l’unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ ultimo in presenza di figli minori.
Immobili di interesse storico artistico e fabbricati inagibili
La riduzione del 50% della base imponibile si applica anche agli immobili di interesse storico e artistico, nonché ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, ma solo per il periodo dell’anno durante il quale si trovano in questo stato.
Immobili locati a canone concordato
Hanno diritto a un trattamento agevolato anche gli immobili locati a canone concordato.Il comma 760 della citata legge 160/2019 ha confermato lo sconto del 25%. L’imposta, infatti, è ridotta al 75% del dovuto. Il beneficio fiscale spetta a prescindere dal fatto che i comuni abbiano previsto per questi fabbricati un’aliquota agevolata. Lo sconto d’imposta, dunque, è cumulabile con l’aliquota ridotta.
ESENZIONE TOTALE O PARZIALE
Esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti che li destinino esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività sanitarie, ricettive, didattiche e via dicendo. Si applica, inoltre, l’esenzione parziale qualora solo una parte dell’immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.
FACOLTA’ DIFFERIMENTO TERMINI IMU PRIMA RATA
A causa dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sono arrivate numerose richieste in materia di differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre in relazione alla propria autonomia regolamentare. A tal fine l’IFEL ha diffuso un format di delibera che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’IMU, corredata dei riferimenti normativi essenziali applicabili a questo delicato argomento.
Schema delibera
Lo schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, dispone una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
In particolare, il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l’approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v. In tal modo, in primo luogo, sono salvaguardate le esigenze di cassa del Comune, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell’imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU. In secondo luogo, inoltre, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale. Infine, con la limitazione in questione si permette ai non pochi contribuenti che non sono stati investiti dagli effetti negativi dell’emergenza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali, con ovvi benefici di contenimento delle perdite di entrata, anche temporanee, che costituiscono oggi una delle principali minacce agli equilibri dei bilanci locali. Vale infine la pena di ricordare che l’IMU è un’imposta unitaria ad integrale gestione comunale, di cui una parte (la quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale “D” ad aliquota “ordinaria” del 7,6 per mille), è destinata allo Stato, non in quanto titolare di un’autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario. Non ha quindi alcun fondamento l’idea che il Comune, in applicazione della facoltà di differimento termini – peraltro espressamente concessa dal comma 777, lett. b), della legge di bilancio 2020 – debba limitare tale potestà motivata da “situazioni particolari” alla quota di propria spettanza finale. Differimenti “eccessivi” dei termini (ad esempio all’anno successivo) possono certo confliggere con altri tipi di interesse generale e di “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto potrebbero sottrarre alle entrate della Pubblica amministrazione quote necessarie per assicurare saldi complessivi coerenti con gli obiettivi nazionali ed europei e andrebbero quindi – in caso di necessità – accompagnati da un quadro normativo specifico. Ma non è questo il caso che rileva in relazione allo schema proposto.