MANIFESTAZIONI CULTURALI ESENTATE DA TOSAP E COSAP. EMENDAMENTO AL DL RILANCIO

Esenzione dalla tassa occupazione anche per le manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico. Ma a discrezione degli enti locali. È una delle novità previste nel pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto Rilancio (dl 34/2020).

Il correttivo integra l’ art. 181, comma 1, che dispone «Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’ articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’ utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’ articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’ articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». Introducendo un nuovo comma 1-bis, si prevede che l’esenzione da Cosap e Tosap possa essere riconosciuta anche alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico.

Mentre la norma vigente scatta in automatico, quindi, quella nuova prevede una mera facoltà in capo agli enti di introdurre la detassazione, precisando che ciò potrà avvenire anche con provvedimenti dell’organo esecutivo. La relazione illustrativa rimarca che la ripresa dell’offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’ emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici.

Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall’ epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. Fra le altre novità in materia di enti locali spicca la revisione dell’art. 10, che punta a ripristinare il timing originario dell’iter di repressione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ovvero criminale, in seno agli organi della pubblica amministrazione.

In prativa, vengono abrogati i nuovi e più ampi termini introdotti dal decreto «Cura Italia» (dl 18/2020) nella fase emergenziale, reintroducendo l’originaria formulazione di cui all’ articolo 143 del Tuel. Infine, viene incrementato di 1/12 il limite massimo di ricorso all’ anticipazione di tesoreria (già elevato dagli ordinari 3/12 a 5/12 dal comma 555 della legge 160/2019), ma solo per i comuni e le province che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o hanno presentato la dichiarazione di dissesto finanziario, ovvero che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

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