CORTE DEI CONTI: DEBITO FUORI BILANCIO NON SI ESTENDE A SPESE LEGALI DI DIFESA IN GIUDIZIO

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Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia sono stati posti due quesiti:

1) il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000, già riconosciuto a seguito di soccombenza in una causa, può estendersi anche alle spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio?

2) può l’Ente attivare azioni di recupero per imputare tutte le spese degli e gli oneri ai componenti della Giunta, resistenti e risultati soccombenti all’esito del giudizio?

I giudici contabili, proprio a seguito dalla formulazione del quesito rilevano all’Ente l’inadempienza consistente nel mancato impegno delle somme all’atto del conferimento dell’incarico legale e affermano in modo risoluto

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente.


Corte dei Conti, Lombardia, Deliberazione-n.-99-del-03.08.2020-Tartano-SO-Liguori-PAR

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