La Corte dei Conti del Veneto con delibera n.119/2020, in risposta al quesito di un’amministrazione comunale circa la possibilità di deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata, prima di addentrarsi nello specifico, si sofferma sul tema generale della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici. La questione, alla luce delle mutate esigenze delle comunità in conseguenza dell’emergenza sanitaria, è di particolare attualità. In situazioni come quella in atto è possibile dare una risposta adeguata alle necessità della comunità amministrata, anche attraverso una più incisiva attuazione del principio di sussidiarietà, in particolare quello c.d. “orizzontale” ex articolo 118 della Costituzione, che valorizza l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sostenute appunto da sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari pubblici.
Preliminarmente, evidenzia la Corte, secondo il principio generale di cui all’articolo 12 (“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”) della legge 241/1990 la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi». da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com