È legittimo l’affidamento, in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (codice appalti), disposto da Roma Capitale in favore di una società per la fornitura di buoni spesa, quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pubblichiamo la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 novembre 2020, n. 11581. Dall’esame della documentazione agli atti, si evince che Roma Capitale abbia affidato la fornitura oggetto del presente giudizio nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio, imparzialità e buon andamento, compatibilmente con quanto consentito dalla situazione di particolare urgenza che ha caratterizzato la procedura svolta in deroga alle ordinarie prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
La distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile) espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza. Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.
da dirittodeiservizipubblici.it
GESTIONE BUONI SPESA. TAR Lazio, sez. II, 9 novembre 2020, n. 11581