Secondo la suprema Corte di Cassazione il comune ricorrente, ha sbagliato a ritenere esente dalla TARSU il locale garage sul rilievo che «i luoghi adibiti al ricovero lato sensu “privato” dei veicoli, non sono idonei (stante la permanenza solo occasionale in loco delle persone) a produrre rifiuti».
Pubblichiamo l’ordinanza n. 27630/2020 dello 3/12/2020, verte sulla corretta applicazione dell’art.62 del d.lgs. 507/1993, rispetto al quale la Corte ha più volte espresso il principio che “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione, gravando sul contribuente il relativo onere della prova”.
da italgiure.giustizia.it
Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 6 Num. 27630 Anno 2020