Concessioni demaniali marittime. Importante sentenza del Consiglio di Stato: il Comune non può procedere in via diretta al rilascio, necessaria una procedura di selezione

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Con una importantissima sentenza, la n. 2002 del 9.3.2021, che pubblichiamo, il Consiglio di Stato, sezione VI, si è pronunciato nuovamente sul rilascio di una concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo, ritenendo legittimo il diniego di un Comune.

Il Comune, pugliese, aveva denegato il rilascio di una concessione sul presupposto che la legge regionale n. 17/2015 impone di esperire previamente una procedura di evidenza pubblica.

Il Comune ha invocato innanzi al Consiglio di Stato la normativa comunitaria (art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, c.d. “Direttiva Servizi”) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché  l’attuale quadro normativo regionale (art. 8, l.r. n. 17/2015), secondo cui la concessione può essere rilasciata solo all’esito di una selezione effettuata attraverso una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

Il Consiglio di Stato, accogliendo pienamente le tesi difensive del Comune, ha affermato a chiare lettere che «l’ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo, in ragione della normativa disciplinante il settore, non può procedere in via diretta al rilascio stesso ma solo all’esito di una selezione tra gli aspiranti concessionari se non previa selezione». Inoltre, il Giudice amministrativo ha ritenuto infondate le censure della Società ricorrente e sottolineato che «il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell’efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta». Il Consiglio di Stato ha infine aggiunto che il rilascio della concessione non deve essere esaminato al momento della presentazione della domanda, bensì applicando la disciplina comunitaria vigente che impone la gara.

Concessioni demaniali marittime – Consiglio di Stato, sez. VI, 09.03.2021 n. 2002

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