Incarichi ex art. 110 del Tuel: precedenza al personale interno. Sentenza del TAR Lazio

Nella Sentenza n. 2479 del 1° marzo 2021 del Tar Lazio che pubblichiamo, originata dal ricorso di alcuni dipendenti di un Ente Locale, il Giudice amministrativo ha annullato la procedura selettiva indetta da una Amministrazione per l’affidamento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali (art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel).

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l’art. 19 del Dlgs. n. 165/2001, prevede che tale tipologia di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione possa essere conferita fornendone esplicita motivazione, rendendo conoscibili al personale interno – mediante pubblicazione dell’Avviso – il numero, i tipi e i criteri per l’affidamento, dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione.

In particolare, secondo i Giudici l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di Categoria “D”, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale.

Del resto, tale teoria è conforme alla ratio della norma che è di ridurre le spese dell’Amministrazione, evitando ove possibile il ricorso a professionalità esterne, in linea con i Principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

I suddetti Principi inducono i Giudici a ritenere che l’Amministrazione, in caso di vacanza di incarichi dirigenziali, debba cercare di rinvenire le professionalità di cui necessita nei propri ruoli, non solo per ridurre i costi, ma anche al fine di valorizzare il capitale di risorse umane a sua disposizione e, perciò, solo dopo aver constatato l’inesistenza delle professionalità richieste, potrebbe cercare di reperirle all’esterno.

Pertanto, i Giudici accolgono il ricorso affermando che la normativa richiamata – segnatamente, l’art. 110 del Tuel e l’art. 19 del Dlgs. n. 165/2001 – depongono nel senso che la ricerca all’esterno di professionalità deve seguire alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, ivi compresi i Funzionari direttivi di Categoria “D”.

da entilocali-online.it

Sentenza TAR Lazio, n. 2479 del 1 marzo 2021

Precedente

“Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022”: consultabili online i risultati della prima fase di monitoraggio

Successivo

Welfare. Recovery Plan (PNRR), la nota di lettura del Dipartimento Welfare Anci