In Costituzione la tutela dell’ambiente. Il voto della Camera

Approvato alla Camera l’identico testo già votato in prima lettura al Senato sul diritto all’ambiente in Costituzione.412 favorevoli, 1 contrario e 16 astenuti. Sarà quindi possibile chiudere l’esame sin da metà gennaio. Lo scorso 9 giugno, infatti, il Senato ha approvato, con 221 favorevoli, nessun voto contrario e 23 astenuti (appartenenti al gruppo di Fratelli d’Italia) il progetto di legge costituzionale che interviene sulla Costituzione per introdurvi il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Successivamente, il 29 luglio, la Commissione Affari costituzionali della Camera aveva concluso l’esame in sede referente, senza apportare modificazioni al testo approvato dal Senato.

Il progetto di legge costituzionale introduce, in particolare, un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere nell’ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, anche quella dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Si interviene anche per modificare l’articolo 41 della Costituzione: da una parte si stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall’altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali ma anche ambientali.

 

Modifica dell’articolo 9 della costituzione (art. 1)

L’articolo 9 della Costituzione, al secondo comma, assegna alla Repubblica il compito della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Ora, un nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali.

Il comma è suddiviso in due periodi: il primo attribuisce alla Repubblica, accanto a quella dell’ambiente, anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, introducendo peraltro un riferimento all’“interesse delle future generazioni” che è un’espressione inedita nel testo costituzionale; il secondo periodo del comma ha come oggetto – ed è la prima volta che la Costituzione si riferisce ad essi – la tutela degli animali, attraverso l’introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi.

Con questo intervento, intendendo l’ambiente nella sua accezione più estesa e “sistemica”, quale ambiente, ecosistema e biodiversità, sì dà un’ulteriore articolazione al principio della tutela ambientale rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali prevista dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui si enumerano le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

Modifica all’articolo 41 della costituzione (art. 2)

Si interviene sul secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, aggiungendo alla previsione che l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana l’ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all’ambiente.

Si prevede anche l’aggiunta, al terzo comma sempre dell’articolo 41, della possibile destinazione e coordinamento dell’attività economica pubblica e privata non solo a fini sociali, anche a fini ambientali.

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome (art. 3)

Si stabilisce infine che la legge statale, che ai sensi del nuovo articolo 9 della Costituzione disciplina come appena detto le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

CAMERA DEI DEPUTATI. PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3196

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