Responsabilità contabile al sindaco che abbia nominato una posizione organizzativa prima del suo pensionamento. In questo caso il danno erariale è equivalente al totale delle somme maggiorate, pagate sulla pensione del dipendente in quiescenza, fino alla data del rinvio a giudizio. Spetterà, invece, all’Inps attivare le eventuali procedure per la riduzione della pensione futura, data l’attribuzione della maggiorazione stipendiale avvenuta in modo illegittimo e illecito. Corte_dei_conti_Umbria___Sentenza_n_21_2019.pdf
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Corte dei Conti. Danno erariale al sindaco che dà la posizione organizzativa prima del pensionamento
- 14 Maggio 2019
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