
La flessibilità oraria, in entrata e in uscita, non è consentita al personale in turnazione, pena la perdita dell’indennità contrattuale, mentre una differenza oraria sovrapponibile è ammessa esclusivamente per il tempo necessario al cambio di turno. Al contrario, in caso di impedimento (malattia, ferie, permessi), l’attribuzione della indennità è dovuta al personale che nella giornata abbia correttamente effettuato la propria turnazione (antimeridiana o pomeridiana). Parere_Aran_su_Turnazione_n_2222_2019.pdf