VINCOLI ASSUNZIONALI POST D.M. 17 MARZO 2020. UNA PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione delle nuove disposizioni normative introdotte dal d.l. 34/2019 e dal D.M. attuativo 17 marzo 2020 in materia assunzionale in caso di “piccolo Comune” con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, quindi non tenuto al rispetto del Patto di stabilità interno.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 55/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 luglio 2020, hanno precisato, richiamando la normativa vigente in materia, ex art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, che:

– l’ente che ha un rapporto tra la media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati e spesa per il personale compreso fra i due valori soglia minimo e massimo previsti dal D.M. 17 marzo 2020 potrà assumere personale a tempo indeterminato utilizzando anche un turn over del 100%, a condizione che l’ente non incrementi il predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

-ai sensi di quanto previsto dalla norma sopra richiamato, per ultimo rendiconto della gestione approvato si intende il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio in corso.

Secondo la Corte dei Conti, se l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato avesse già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenterà il documento contabile cui attingere il dato della spesa di personale.

L’ente dovrà fare riferimento al rendiconto 2018 qualora l’approvazione del rendiconto 2019 fosse slittato a causa dell’eccezionale rinvio del termine di approvazione disposto dal legislatore nazionale per l’emergenza sanitaria da COVID-19.


Vincoli-Assunzionali-Corte dei Conti-Sez.-Controllo-Emilia-del.-n.-55-20

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