I trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile perché il loro costo permane per la pubblica amministrazione, per cui non si può far valere la deroga prevista dalla legge di bilancio 2016. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la delibera n. 90/2019. Della stessa tematica si occupa la sezione Marche con la delibera n. 11/2019che individua nel piano dei fabbisogno di personale lo strumento principe tramite cui maturare le scelte opportune.
Corte_dei_conti_Lombardia_delibera_n_90_2019.pdf
Corte_dei_conti__Marche_delibera_n_11_2019.pdf