L’Aran ha disciplinato i criteri di flessibilità dell’orario di lavoro in periodo emergenziale attraverso lo strumento della contrattazione integrativa, così come prescritto dall’articolo 7, comma 6, lettera o) del contratto delle funzioni centrali (che annovera, appunto, tra le materia oggetto di contrattazione «i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare»). Pubblichiamo il Contratto collettivo integrativo del personale delle aree.
Per gli enti locali il riferimento contrattuale da prendere in considerazione è l’articolo 7, comma 4, lettera m) del contratto delle Funzioni locali del 21 maggio 2018, il quale contiene una disposizione pressoché identica a quella appena analizzata per il comparto delle Funzioni centrali. da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com