Concorsi. Richiesta di differimento delle prove per positività al Covid-19: per il TAR è prioritaria l’esigenza di celerità e pronta conclusione della selezione

Non deve essere sospeso il rigetto della richiesta di rinvio della prova pratica (ed eventualmente orale) di un pubblico concorso, avanzata da un concorrente in ragione della sua positività al Covid-19. Il Tar dell’Abruzzo, con sentenza n. 53 del 3 febbraio 2021, ha chiarito che la situazione straordinaria pandemica ancora in atto con riferimento alle procedure concorsuali ha trovato una compiuta disciplina, innanzitutto, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all’art. 87 comma 5, ha previsto una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di sessanta giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e la disposizione è stata poi confermata dal d.P.C.M. 26 aprile 2020.

Diversamente con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 al Capo XII, è stata introdotta una disciplina in tema di “Accelerazioni dei concorsi”, a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2020. A ciò aggiungasi che, sebbene nelle more sia intervenuta un’ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con d.P.C.M. 3 novembre 2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all’attualità; che, da quanto sopra, emerge che, allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili; che in tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste.

da giustizia-amministrativa.it

 

TAR Abruzzo, Sentenza n. 53, 3.2.2021

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